Accordo Stato Regioni 2025: i chiarimenti del Ministero

NOVITA’ – Il 27 marzo 2026, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le prime 52 FAQ ufficiali riguardanti l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. Il documento, elaborato da un gruppo interistituzionale comprendente INAIL, INL e Regioni, punta a uniformare l’applicazione delle nuove norme sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nonostante l’utilità per aziende e professionisti, alcuni passaggi sollevano nuovi interrogativi, specialmente sul fronte legale.

In merito alla validità territoriale, viene confermato che l’accreditamento dei soggetti formatori resta di competenza regionale: un ente accreditato in una specifica Regione può operare solo in quel territorio, sebbene gli attestati rilasciati siano validi su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i requisiti degli attestati, la FAQ n. 5 elenca gli elementi minimi obbligatori (dati anagrafici, durata, firma del legale rappresentante), precisando che il codice ATECO non è un dato indispensabile. Sulla formazione specifica, è consentita l’organizzazione di aule interaziendali “multi-Ateco”, a patto che i settori siano simili, appartengano alla stessa classe di rischio e i lavoratori svolgano mansioni comparabili per garantire la coerenza dei contenuti.

Un chiarimento fondamentale riguarda il limite decennale per la formazione abilitante: se non si effettua l’aggiornamento per oltre dieci anni, il credito formativo decade e il percorso va ripetuto integralmente. Se l’aggiornamento avviene entro il decennio, anche se in ritardo, la funzione può essere ripresa. Sul tema della tempestività, il Ministero ribadisce che la formazione deve essere contestuale all’assunzione o al cambio mansione, escludendo qualsiasi proroga.

La FAQ n. 11 introduce una controversia giuridica fissando l’entrata in vigore dell’Accordo al 19 maggio 2025 (data di pubblicazione sul sito ministeriale), in contrasto con il testo dell’Accordo stesso che rimanda alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Riguardo alla verifica dell’efficacia formativa, le aziende non obbligate alla riunione periodica dovranno seguire le modalità alternative previste nella Parte IV dell’Accordo.

Per le attrezzature come carroponte e carrelli elevatori, i corsi precedenti sono validi solo se pienamente conformi ai nuovi contenuti; in caso di lacune, non sono ammesse integrazioni parziali. Viene inoltre sancito l’obbligo della presenza fisica sia per la formazione che per l’aggiornamento, vietando la videoconferenza. Infine, per l’aggiornamento biennale del preposto, chi ha una formazione antecedente al 19 maggio 2023 deve aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore. Chi si è formato dopo tale data seguirà la nuova scadenza biennale calcolata a partire dal 19 maggio 2025.

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